LEGGE DI BILANCIO 2024
LE PRINCIPALI NOVITA’
La Legge di Bilancio 2024 prevede, tra le principali novità, il proseguo dell’applicazione dell’esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti (cd. “esonero contributivo IVS”).
L’articolo 1, comma 15 infatti reintroduce, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, un esonero sull’aliquota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) dovuta dai lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato, ad esclusione dei lavoratori domestici.
L’esonero per l’anno 2024 sarà pari al 7% se la retribuzione imponibile non eccede l’importo mensile di 1.923 euro, oppure al 6% se la retribuzione imponibile mensile è superiore a 1.923 euro e non eccede l’importo di 2.692 euro.
Rispetto a quanto previsto precedentemente l’esonero non sarà applicato sul rateo di tredicesima mensilità.
L’art. 1 comma da 180 della Legge di Bilancio 2024 ha previsto che, alle lavoratrici madri di 3 o più figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, per i periodi paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 venga riconosciuto un esonero del 100% della quota dei contributi previdenziali a carico del lavoratore fino al mese di compimento del 18° anno di età del figlio più piccolo, nel limite massimo annuo di 3.000 euro riparametrato su base mensile.
Ai sensi del successivo comma 181, in via sperimentale per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, l’esonero è esteso anche alle lavoratrici madri di 2 figli con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, fino al mese di compimento del 10° anno di età del figlio più piccolo.
A CHI SPETTA
Pertanto, possono accedere al beneficio in trattazione tutte le lavoratrici madri, dipendenti di datori di lavoro sia pubblici che privati, comprese quelli appartenenti al settore agricolo, con esclusione del lavoro domestico che, nel periodo compreso dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 risultano essere madri di 3 figli o più figli, di cui il più piccolo abbia un’età inferiore a 18 anni.
Parimenti, l’esonero spetta anche alle lavoratrici che nel periodo ricompreso dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, risultino essere madri di 2 figli, di cui il più piccolo abbia un’età inferiore a 10 anni.
MISURA DELL’ESONERO
L’esonero previsto è pari al 100% della contribuzione IVS a carico della lavoratrice, nel limite massimo di 3.000 euro annui, da riparametrare e applicare su base mensile.
La soglia massima di esonero riferita al periodo di paga mensile è, pertanto, pari a 250 euro (€ 3.000/12); per i rapporti di lavoro instaurati o risolti nel corso del mese detta soglia va riproporzionata assumendo a rifermento la misura di € 8,06 (€ 250/31) per ogni giorno di fruizione.
L’esonero contributivo in trattazione è cumulabile con gli esoneri riguardanti la contribuzione dovuta dal datore di lavoro previsti a legislazione vigente, mentre risulta strutturalmente alternativo all’esonero sulla quota dei contributi previdenziali IVS a carico del lavoratore previsto dall’art. 1 comma 15 della legge di Bilancio.
ISTRUZIONI OPERATIVE
Le lavoratrici che presentano i requisiti descritti e che intendono usufruire dell’esonero possono comunicare al loro datore di lavoro la volontà di avvalersi dell’esonero rendendo noti al medesimo datore di lavoro il numero dei figli e i codici fiscali di due o tre figli.
Congedo parentale
Si ricorda che la disposizione in esame si applica con riferimento ai lavoratori che terminano, dopo il 31 dicembre 2023, il periodo di congedo di maternità.
Innalzamento limiti di esenzione per fringe benefits
Per i datori di lavoro che vogliono erogare fringe benefits per il 2024, in deroga a quanto previsto dall’art. 51, c. 3 del TUIR che stabilisce il limite a euro 258,23 del valore di beni ceduti e servizi prestati ai lavoratori dipendenti e le somme erogate, o rimborsate, agli stessi lavoratori, dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica, del gas naturale, delle spese per l’affitto della prima casa nonché per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa, viene innalzato ad euro 1.000 per tutti i lavoratori.
Tale limite è aumentato a 2.000 euro per i dipendenti con figli fiscalmente a carico. Specifichiamo che i lavoratori interessati dovranno dichiarare al datore di lavoro di avere diritto all’applicazione del limite di esenzione più alto comunicando il codice fiscale dei figli. A tal proposito riportiamo l’attenzione sul fatto che per essere considerati a carico i figli devono possedere un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili. Per i figli di età non superiore a 24 anni il limite reddituale è elevato a 4.000 euro.
Si rende disponibile in allegato alla presente circolare una copia fac-simile di comunicazione da compilare e consegnare al proprio datore di lavoro ALLEGATO B
Modifica delle aliquote fiscali, addizionali all’IRPEF e riconoscimento trattamento integrativo
Gli scaglioni passano da 4 a 3 e i redditi verranno così tassati:
Viene inoltre incrementata la detrazione da lavoro dipendente, spettante per i redditi fino a 15.000 euro che passa da 1880 euro a 1955 euro, su base annua.
Ai fini del riconoscimento del trattamento integrativo, i percettori di reddito superiore a 8.175 e fino ad euro 8.500.
I lavoratori dipendenti con un reddito annuo fino a 15mila euro, che ricevono il trattamento integrativo pieno, continueranno a beneficiare del bonus 100 euro, per un totale di 1.200 euro annui, a condizione che l’imposta lorda sia maggiore delle detrazioni spettanti, dalle quali vanno sottratti 75 euro. Tale modifica è stata resa necessaria per bilanciare l’aumento delle detrazioni da lavoro dipendente, che ha fatto salire la no tax area a 8.500 euro.
È importante ricordare che il bonus 100 euro è esteso anche ai lavoratori con redditi tra 15mila e 28mila euro, purché le detrazioni non oltrepassino l’imposta lorda dovuta. La differenza tra le detrazioni e l’imposta lorda dovuta non può andare oltre i 1.200 euro annui. Sono esclusi dal bonus i contribuenti incapienti, cioè chi ha un reddito imponibile lordo che si colloca nella no tax area, e coloro che non beneficiano delle detrazioni perché l’imposta lorda a loro applicabile non è sufficientemente alta.
Per quanto concerne invece le addizionali comunali e regionali, Regioni e Comuni possono stabilire aliquote differenziate in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge dello Stato afferenti all’IRPEF. Al fine di consentire agli Enti territoriali di adeguarsi è stato differito al 15/04/24 il termine per modificare gli scaglioni e le aliquote applicabili. Questo significa che dal 01/01/24 al 15/04/24 si adottano le vecchie regole in caso di cessazione di rapporti di lavoro, se Regioni e Comuni non si sono già adeguate.
Il decreto per la riforma dell’IRPEF prevede, per il solo 2024, una maxi-deduzione fiscale del 120%, calcolata sul costo complessivo dei nuovi assunti a tempo indeterminato. Non si tratta, come in passato, di un esonero dalla contribuzione INPS ma di una deduzione fiscale, maggiorata, in contabilità dell’intero costo del lavoratore, del 120% (o 130% in caso di assunzione di categorie svantaggiate, per le quali però si attendono le disposizioni attuative del Ministero del Lavoro). La deduzione deve essere applicata sulle assunzioni effettuate a partire da gennaio.
Il costo delle assunzioni e delle trasformazioni a tempo indeterminato, di lavoratori dipendenti diventa deducibile dal reddito di impresa (o di lavoro autonomo) maggiorato di una percentuale che di base è pari al 20%. Questa percentuale sale di un ulteriore 10% (fino a raggiungere il 30%) nel caso in cui l’impresa assuma lavoratori svantaggiati. Questo tipo di deduzione si basa sul costo delle nuove assunzioni a tempo indeterminato sostenute nel 2024 rispetto a quanto iscritto nel bilancio del 2023.
Tale opportunità è vincolata alle seguenti condizioni:
La deduzione può essere usufruita dagli imprenditori individuali, società di persone, di capitali e anche liberi professionisti, e spetta in caso di incrementi occupazionali, cioè quando il numero dei dipendenti a tempo indeterminato, al termine del periodo d’imposta successivo a quello in corso, sia maggiore del numero di dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupato del periodo d’imposta precedente.
I nostri uffici sono a disposizione per dubbi e/o chiarimenti.
ALLEGATO B
La legge n. 213 del 30 dicembre 2023 (Legge di Bilancio 2024) all’art. 1, comma 16, ha previsto, limitatamente al periodo d'imposta 2024, in deroga a quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, prima parte del terzo periodo del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), che non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di 1.000 euro, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale, delle spese per l'affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.
Il predetto limite è elevato a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti e i figli adottivi o affidati, che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2, del TUIR (lavoratori con figli fiscalmente a carico).
Si considerano figli fiscalmente a carico i figli con un reddito complessivo fino a 2.840,51 euro nel periodo di imposta, o 4.000 euro se di età non superiore a 24 anni, al lordo degli oneri deducibili, anche se per gli stessi non spettano le detrazioni per figli a carico (ad esempio perché di età inferiore ai 21 anni).
Il comma 17 dell’art. 1 specifica che il limite di esenzione di 2.000 euro si applica se il lavoratore dichiara al datore di lavoro di avervi diritto, indicando il codice fiscale dei figli.
Dichiarazione del lavoratore ai sensi dell’art. 1, c. 17, della Legge 30 dicembre 2023, n. 213
Il sottoscritto |
Cod. Fisc.: |
nella veste di dipendente/collaboratore dell’impresa _____________
DICHIARA sotto la propria responsabilità che i figli di seguito indicati non possiedono nell’anno 2024 un reddito complessivo superiore a euro 2.840,51 (euro 4.000,00 per i figli di età non superiore a ventiquattro anni), e pertanto di avere diritto a beneficiare della soglia di esenzione di euro 2.000 per i fringe benefit riconosciuti nel 2024, come previsto dall’art. 1, comma 16, della Legge 30 dicembre 2023, n. 213.
Cognome e nome |
Codice fiscale |
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Data
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In fede, |
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ALLEGATO A
DICHIARAZIONE DATI AI FINI DELL’APPLICAZIONE DELL’ESONERO A FAVORE DELLE LAVORATRICI MADRI DI CUI ALL’ART. 1, COMMI 180 – 182 DELLA LEGGE 30DICEMBRE 2023, N. 213
La sottoscritta ________________________, in forza presso la Vostra azienda dal _________ con
contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal ___________________, dichiara ai
sensi del D.P.R. n. 445/2000 di essere madre dei figli sottoindicati:
Cognome e Nome |
Data di nascita |
Codice Fiscale |
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In base alle informazioni riportate e ai dati forniti
DICHIARO
Di avere diritto alla fruizione dell’esonero a favore delle lavoratrici madri di cui all’art. 1, commi 180 182 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, a partire dal periodo ________________
e fino a tutto il periodo ___________________ .
Firma della Lavoratrice
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