EDILIZIA: DAL 1° OTTOBRE SI CAMBIA
Dal prossimo 1° ottobre per i datori di lavoro, salvo pochissime eccezioni, che opereranno all’interno dei cantieri edili o di ingegneria edile, sarà necessario avere la c.d. “patente a punti”, uno strumento (mai attuato) già previsto per ogni settore dal vecchio art. 27 del D.L.vo n. 81/2008 e che ora il Governo, attraverso l’art. 29 del D.L. n. 19/2024 ha riscritto limitandolo, al momento, soltanto all’edilizia.
Nel frattempo, il Ministro del Lavoro ha emanato un Decreto Ministeriale con alcune indicazioni operative che, al momento, non è stato pubblicato, in quanto in registrazione presso gli organi di controllo. Tale provvedimento è stato, in un certo senso, sollecitato dalla gravità, quasi giornaliera, degli infortuni sul lavoro che si registrano nel settore ove, le misure di salute e sicurezza previste dal D.L.vo n. 81/2008 e da altre disposizioni, non trovano piena applicazione.
La prima domanda che ci si pone è la seguente: quante sono le aziende interessate dalla patente a punti?
Secondo calcoli desumibili dai dati delle Camere di Commercio sono più di 800.000 in quanto nel computo complessivo vanno calcolati anche i piccoli mono imprenditori artigiani e quelle imprese, grandi e piccole, che operano con elettricisti di cantiere, idraulici, addetti all’impiantistica termica, all’isolamento acustico, alle opere ferroviarie, marittime e stradali, ecc... Per quel che concerne le imprese comunitarie le stesse dovranno, qualora ne siano in possesso, produrre una documentazione equipollente rilasciata dal paese di origine (se non la possiedono dovranno chiedere la prescritta attestazione). Per quelle, invece, ove la titolarità è ubicata in Paesi extra UE occorrerà seguire la procedura comune per tutti i soggetti interessati dalla disposizione. Restano fuori dall’obbligo unicamente le imprese che si limitano a portare le forniture in cantiere, coloro che, come gli ingegneri e gli architetti prestano una attività intellettuale e le aziende in possesso dell’attestato di qualificazione SOA “pari o superiore alla qualifica III“che è quella richiesta per la partecipazione all’esecuzione di lavori pubblici di importo pari o superiore a 150.000 euro (queste ultime sono circa 24.000).
Come fare per ottenere la patente a punti?
I chiarimenti operativi sia del D.M. che dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro non sono ancora noti, ma occorre precisare, che si tratta di un documento digitale rilasciato dal già menzionato organo sulla base di una istanza telematica con autocertificazione ai sensi del DPR n. 445/2000 della seguente documentazione:
Ovviamente, le false autocertificazioni sono perseguite penalmente e, inoltre, la mendacità porterà alla sospensione della patente per 12 mesi. In ogni caso, decorsi tale periodo dalla revoca, l’impresa o il lavoratore autonomo possono richiedere il rilascio di una nuova patente. Il comma 2 dell’art. 29, prevedendo, soprattutto in fase di prima attuazione, alcuni ritardi correlati al rilascio della patente, consente lo svolgimento delle attività nei cantieri temporanei e mobili, fatto salvo uno specifico divieto (ovviamente, motivato) emanato dall’Ispettorato del Lavoro.
La patente appena rilasciata risulterà essere dotata di 30 crediti e consentirà di operare, da subito, nei cantieri: il limite previsto dalla norma sotto il quale non si potrà lavorare è quello nel quale i crediti sono inferiori a 15 (comma 8), fatto salvo il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso al momento dell’ultima decurtazione, nonché gli effetti dei provvedimenti adottati a seguito di accesso ispettivo.
Il D.M. del Ministro del Lavoro, previsto dal comma 5, individuerà sia i criteri per l’attribuzione di ulteriori crediti rispetto al punteggio iniziale che le modalità di recupero dei crediti decurtati. Infatti, ulteriori 30 crediti possono essere attribuiti in ragione dell’anzianità aziendale (fino a 10 sulla scorta della data di iscrizione alla Camera di Commercio e fino a 20, attribuiti in misura di un credito ogni due anni di attività, durante i quali non ci sono state contestazioni di violazioni). Ulteriori 40 crediti possono essere attribuiti per attività, investimenti e formazione correlata strettamente alla materia della salute e della sicurezza sul lavoro, oltre alla formazione obbligatoria.
La patente edile sarà soggetta a decurtazione (presenza di provvedimenti definitivi che riguardano i datori di lavoro, i dirigenti ed i preposti dell’impresa o del lavoratore autonomo). Come detto, i provvedimenti debbono essere definitivi: ciò significa che, in presenza di ricorso amministrativo o giudiziario in essere, la riduzione dei punti non potrà essere applicata. Se nello stesso accertamento ispettivo sono contestate più violazioni tra quelle indicate nell’allegato 1-bis, i crediti decurtati non potranno superare il doppio di quella prevista per la violazione più grave. La norma (comma 7) chiarisce che sono da considerare provvedimenti definitivi la sentenza passata in giudicato e le ordinanze - ingiunzioni ex art. 18 della legge n. 689/1981, divenute definitive. In ogni caso, il comma 8 precisa che in presenza di infortuni che conducano a morte o ad una invalidità permanente, assoluta o parziale, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro può sospendere, in via cautelare, la patente fino ad un massimo di 12 mesi. Tale provvedimento, come tutti gli atti amministrativi, è soggetto a gravame.
Ma, quali sono le violazioni e, soprattutto, quanti crediti si perderanno?
Di seguito si elencano le violazioni per le quali è prevista una maggior decurtazione di punti:
I provvedimenti definitivi debbono essere comunicati, entro 30 giorni, anche con modalità informatiche, all’Ispettorato Nazionale del Lavoro, ai fini della decurtazione
Il comma 10 ribadisce un concetto del quale si è già parlato pocanzi: sotto i 15 crediti sulla patente non si potrà lavorare, tranne il caso in cui occorra completare l’opera oggetto di appalto o subappalto in corso in quanto i lavori già compiuti risultano essere superiori al 30% del valore del contratto, a meno che non si verifichi la sospensione dell’attività lavorativa ex art. 14 del D.L.vo n. 81/2008.
La sanzioni per mancato possesso della patente o per pochi crediti
Le imprese ed i lavoratori autonomi, privi di attestato o con patente inferiore a 15 punti che esercitano la loro attività acquisendo lavori in cantieri edili temporanei e mobili saranno soggetti:
Tutte le informazioni (comma 12) riguardanti la patente confluiranno in una sezione del portale nazionale del sommerso previsto dall’art. 10, comma 1, del D.L.vo n. 124/2004, insieme ad ogni altra informazione utile per la prevenzione nei luoghi di lavoro, contenuta nel Sistema informativo nazionale.
All’Ispettorato Nazionale del Lavoro (comma 13) spetta l’onere del monitoraggio relativo alla funzionalità della patente a punti e la raccolta dei dati da trasmettere al Dicastero del Lavoro. Il comma 14 apre la porta alla introduzione dei crediti anche in altri settori ove vi sono tangibili problemi di sicurezza: le disposizioni già previste per i cantieri temporanei e mobili potranno essere estese anche ad altre attività e settori individuati con un semplice Decreto del Ministro del Lavoro, sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
Per informazioni più dettagliate occorrerà attendere la pubblicazione del decreto attuativo e la messa on-line del portale INL.