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Novità Decreto Legge 146 del 21 Ottobre 2021

Novità

Decreto Legge n. 146 del 21 Ottobre 2021

 

ULTERIORI 13 SETTIMANE DI ASO E CIGD E 9 SETTIMANE DI CIGO SOLO PER AZIENDE DEL SETTORE TESSILE/ABBIGLIAMENTO/PELLETTERIA

 

Il Decreto Legge n. 146 del 21 Ottobre 2021 recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili” (c.d. Decreto Fiscale) introduce la concessione di ulteriori trattamenti di:

  • Assegno Ordinario (FIS e Fondi di solidarietà) e CIGD per una durata massima di 13 settimane, da collocarsi nel periodo dal 1° Ottobre 2021 al 31 Dicembre 2021, nonché
  • CIGO per le aziende del settore tessile abbigliamento e pelletteria per una durata massima di 9 settimane, da collocarsi nel periodo dal 1° Ottobre 2021 al 31 Dicembre 2021.

In relazione a tali ulteriori periodi non trova applicazione il contributo addizionale.

 

Ulteriori settimane di ASO e CIGD COVID-19

I datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza COVID-19, possono presentare domanda di Assegno Ordinario e di Cassa Integrazione in Deroga per una durata massima di 13 settimane nel periodo compreso tra il 1° Ottobre e il 31 Dicembre 2021.

Le 13 settimane aggiuntive sono riconosciute ai datori di lavoro ai quali sia già stato interamente autorizzato il periodo di 28 settimane previsto dal precedente DL 41/2021 (c.d. Decreto Sostegni) nonché sia decorso il predetto periodo autorizzato.

I datori di lavoro hanno, pertanto, a disposizione 41 settimane di Assegno Ordinario o Cassa Integrazione in Deroga da collocare nel periodo 1° aprile 2021 - 31 Dicembre 2021.

Le nuove tredici settimane di trattamento possono essere richieste per i lavoratori in forza al 22 Ottobre 2021.

Per quanto concerne le modalità di pagamento delle integrazioni salariali rimangono invariate:

  • sia con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell’Inps
  • sia con le modalità dell’anticipo da parte del datore di lavoro con successivo conguaglio.

 

QUARANTENA ASSIMILATA ALLA MALATTIA ANCHE PER IL 2021

 

Il Decreto Legge n. 146 del 21 Ottobre 2021 dispone che, fino al 31 Dicembre 2021, il periodo che i lavoratori trascorrono in quarantena, a causa del Covid-19, con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, è equiparato alla malattia ai fini del trattamento economico e non è computabile ai fini del periodo di comporto.

I periodi di quarantena verificatesi nel corso del 2021 vanno, dunque, considerati come periodi di malattia con conseguente diritto al trattamento economico previsto per quest’ultima.

Contestualmente, per i periodi di quarantena in esame, per il periodo dal 31 Gennaio 2020 fino al 31 Dicembre 2021, ai datori di lavoro del settore privato con obbligo previdenziale presso le Gestioni dell’INPS (esclusi i datori di lavoro domestico) è riconosciuto il diritto a un rimborso forfettario per gli oneri sostenuti relativi ai propri lavoratori dipendenti non aventi diritto all’indennità di malattia INPS.

Per ciascun anno solare, il rimborso è riconosciuto al datore di lavoro una tantum per ogni singolo lavoratore, ed è previsto solo nei casi in cui la prestazione lavorativa, durante l’evento, non possa essere svolta in modalità agile.

Il rimborso è erogato dall’ Istituto, per un importo pari a 600 euro per lavoratore, previa presentazione di specifica domanda telematica corredata da dichiarazione attestante i periodi interessati.

Modalità e termini di invio della domanda in oggetto saranno forniti dall’Inps.

Viene, così, scongiurato il rischio di scopertura per gli eventi di quarantena verificatisi nel corso del 2021 per i quali l’Inps aveva segnalato l’impossibilità di riconoscere la tutela previdenziale a suo carico per mancanza di stanziamento dei fondi necessari.

 

ULTERIORI CONGEDI PARANTALI PER I FIGLI AFFETTI DA COVID-19, IN QUARANTENA O DAD FINO AL 31/12/2021

 

Il Decreto Legge n. 146/2021 reintroduce, fino al 31 Dicembre 2021, a favore dei lavoratori dipendenti, i congedi parentali per i figli in DAD, in quarantena o affetti da Covid-19.

I congedi possono essere fruiti in forma giornaliera o oraria e danno diritto ad un’indennità, a carico INPS, pari al 50% della retribuzione.

Eventuali periodi di congedo parentale o di prolungamento di congedo parentale fruiti a partire dall’inizio dell’anno scolastico e fino al 22 Ottobre 2021, data di entrata in vigore del DL n. 146/2021, possono essere convertiti, su richiesta dell’interessato, nei congedi parentali Covid-19.

Per i figli di età compresa tra i 14 e i 16 anni, è previsto il diritto da parte di uno dei genitori, alternativamente all’altro, di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità e senza contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

 

I Nostri Uffici sono a disposizione per dubbi e/o chiarimenti.


Notizia di mercoledì 27 ottobre 2021