Sulla Gazzetta Ufficiale n. 117 del 18 Maggio 2021 è stato pubblicato il Decreto Legge n. 65, con il quale vengono anticipate alcune delle riaperture delle attività economiche e sociali previste per la "zona gialla" dal DL n. 52/2021 (c.d. "Decreto Riaperture").
Il suddetto provvedimento è in vigore dal 18 Maggio 2021.
Con il Decreto Legge n. 52/2021, pubblicato sulla G.U. n. 96 del 22 aprile 2021, sono state previste misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali, applicabili sull’intero territorio nazionale, ed è stato altresì prorogato, fino al 31 luglio 2021, lo stato di emergenza epidemiologica da Covid-19.
Ora, dato il migliorare dell’andamento della curva epidemiologica e considerato l’avanzamento dello stato di attuazione del piano vaccinale, il Governo è nuovamente intervenuto con il Decreto Legge n. 65 del 18 maggio 2021, pubblicato sulla G.U. n. 117 della medesima data, per anticipare alcune delle riaperture delle attività economiche e sociali previste per la “zona gialla” dal sopra menzionato “Decreto Riaperture”.
Si segnala inoltre la modifica ai parametri di ingresso nelle diverse zone colorate, i quali d’ora in avanti assumeranno, quali indicatori per il cambio di colore:
Il decreto in esame è in vigore dal 18 maggio 2021 e delinea il nuovo cronoprogramma per la progressiva eliminazione delle restrizioni Covid-19 attualmente in vigore. Per tutto quanto non modificato dal nuovo decreto, restano in vigore le previsioni di cui al Decreto Legge n. 52/2021, nonché, fino al 31 luglio 2021, quelle del DPCM 2 marzo 2021, ad eccezione di quanto diversamente disposto dai due DL menzionati.
LIMITI ORARI AGLI SPOSTAMENTI E CERTIFICAZIONI VERDI
Il Decreto Legge n. 65 del 18 maggio 2021 prevede importanti novità in merito ai limiti orari agli spostamenti e alla validità della “certificazione verde COVID-19”.
In particolare, l’articolo 1 del suddetto decreto stabilisce che, sempre fatti salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute:
– dal 18 maggio fino al 6 giugno 2021, dalle ore 23.00 alle ore 5.00 del giorno successivo;
– dal 7 al 20 giugno 2021, dalle ore 24.00 alle ore 5.00 del giorno successivo;
– dal 21 giugno 2021 saranno aboliti;
Per eventi di particolare rilevanza, il Ministro della Salute potrà comunque stabilire - con Ordinanza - limiti orari agli spostamenti diversi rispetto a quelli previsti, fino al 20 giugno, per la “zona gialla”.
Per quanto concerne, invece, le certificazioni verdi COVID-19 attestanti l’avvenuta vaccinazione, l’articolo 14 del decreto in esame prevede che:
NUOVE RIAPERTURE PER LA “ZONA GIALLA”
Come sopra anticipato, il decreto in esame modifica il cronoprogramma delle riaperture previsto dal DL n. 52/2021, apportando le seguenti novità per le attività economiche e sociali nelle Regioni o Province autonome collocate in “zona gialla”.
Servizi di ristorazione ed esercizi all’interno dei centri commerciali
Gli articoli 2 e 3 del decreto in esame dispongono, rispettivamente, che, in “zona gialla”:
Piscine e palestre
Sempre per la “zona gialla”, l’articolo 4:
Eventi sportivi aperti al pubblico
L’articolo 5 stabilisce che, nella medesima zona, la presenza di pubblico per tutte le competizioni o eventi sportivi (anche non di preminente interesse nazionale), sarà ammessa:
Sono inoltre confermati i limiti di capienza già previsti con il DL n. 52/2021, ovvero:
– 1.000 per impianti all’aperto;
– 500 per impianti al chiuso.
Impianti nei comprensori sciistici
Dal 22 maggio 2021, nella medesima zona riaprono anche gli impianti nei comprensori sciistici, nel rispetto delle linee guida adottate.
Parchi tematici e di divertimento, feste e cerimonie
In “zona gialla”, la riapertura dei parchi tematici e di divertimento è anticipata al 15 giugno 2021 (prima fissata per il 1° luglio). A partire dalla medesima data saranno inoltre consentite, anche al chiuso, le feste successive alle cerimonie civili o religiose, nel rispetto dei protocolli e delle linee guida adottati e con la prescrizione che i partecipanti siano muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui al DL n. 52/2021.
Musei e altri istituti e luoghi della cultura
In “zona gialla”, il servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura, è garantito a condizione che, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali, nonché dei flussi di visitatori, assicurino modalità di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone e da consentire che i visitatori possano rispettare la distanza tra loro di almeno un metro.
Per gli istituti e i luoghi della cultura che nel 2019 hanno registrato più di 1 milione di visitatori, il servizio è assicurato anche il sabato e i giorni festivi, a condizione che l’ingresso sia stato prenotato online o telefonicamente con almeno un giorno di anticipo. Resta sospesa l’efficacia delle disposizioni regolamentari che prevedono il libero accesso a tutti gli istituti e ai luoghi della cultura statali la prima domenica del mese. Alle medesime condizioni di cui sopra, sono altresì aperte al pubblico le mostre.
Ulteriori riaperture per la “zona gialla”
A partire dal 1° luglio 2021: