LEGGE DI BILANCIO 2025:
LE PRINCIPALI NOVITA’
A seguito dell’approvazione della Legge di Bilancio 2025 (Legge n. 207/2024), riportiamo di seguito le principali novità 2025 in materia di fisco, lavoro e previdenza, in attesa delle circolari esplicative e degli approfondimenti degli Enti coinvolti.
SCAGLIONI E ALIQUOTE IRPEF/DETRAZIONI PER LAVORO/TRATTAMENTO INTEGRATIVO modifiche
(art. 1, c. 2-3)
Sostituendo il comma 1 art. 1 TUIR, viene confermata a regime la riduzione degli scaglioni di reddito imponibile e delle aliquote IRPEF, già prevista per il periodo di imposta 2024 e modificando l’art. 13, c. 1, TUIR e l’art. 1 DL n. 3/2020, vengono confermate a regime, la rimodulazione delle detrazioni d’imposta e la variazione della disciplina del trattamento integrativo dei redditi di lavoro dipendente e i redditi assimilati, come già previsto per il periodo di imposta 2024.
Conferma aliquote fiscali
A decorrere dal periodo d’imposta 2025 l’articolazione degli scaglioni di reddito imponibile e delle aliquote IRPEF rimane quindi fissata come di seguito indicato:
Rimodulazione detrazione per redditi di lavoro dipendente – art. 13, comma 1, lett. a), b) e c) TUIR:
Reddito |
Misura della detrazione |
Reddito complessivo non superiore a 15.000 euro |
1.955 euro (non inferiore a 690 euro o, se a tempo determinato, non inferiore a 1.380 euro) |
Reddito oltre 15.000 e fino a 28.000 |
1.910 + 1.910 x [(28.000 – reddito complessivo)/13.000)] |
Reddito oltre 28.000 e fino a 50.000 |
1.910 x [(50.000 – reddito complessivo)/22.000)] |
Reddito oltre 50.000 |
Nessuna detrazione |
La detrazione spettante è aumentata di un importo pari a 65 euro, se il reddito complessivo è superiore a 25.000 euro ma non a 35.000 euro.
Rimodulazione Trattamento integrativo all’IRPEF
A decorrere dal 1° gennaio 2025, viene confermato che il trattamento integrativo all’IRPEF spetta a favore dei contribuenti con reddito complessivo non superiore a 15.000 euro, a condizione che l’imposta lorda determinata sui redditi da lavoro dipendente / assimilati a lavoro dipendente, sia di importo superiore a quello della detrazione da lavoro dipendente (art. 13, comma 1, TUIR), diminuita dell’importo di 75 euro rapportato al periodo di lavoro nell’anno.
I lavoratori con un reddito tra i 15.000 e i 28.000 euro ricevono un importo che dipende dalla differenza tra le detrazioni fiscali a cui hanno diritto e l’IRPEF lorda che deve essere pagata. Questo importo varierà in base alla situazione fiscale individuale.
DETRAZIONI PER FAMILIARI A CARICO modifiche all’età e residenza familiari (art. 1, c. 11)
A decorrere dal 01/01/2025 le detrazioni per familiari fiscalmente a carico spettano in relazione:
Si ricorda che sono fiscalmente a carico i figli con reddito complessivo NON superiore a 2.840,51 Euro (4.000,00 Euro per i figli di età non superiore a ventiquattro anni)
Tali detrazioni NON spettano più ai contribuenti che NON sono cittadini italiani o di uno Stato membro UE in relazione ai familiari residenti all’estero.
SOMMA INTEGRATIVA / ULTERIORE DETRAZIONE IRPEF in sostituzione Esonero IVS
(art. 1, c. 4, 5, 6, 7, 8 e 9)
Ai titolari di reddito di lavoro dipendente (esclusi quelli da pensione) con reddito complessivo NON superiore a 20.000 euro viene riconosciuta una somma integrativa, che NON concorre alla formazione del reddito, determinata applicando al reddito di lavoro dipendente la percentuale di seguito indicata:
Reddito da lavoro dipendente |
% sul reddito da lavoro dipendente |
Fino a 8.500 euro |
7,1 % |
Oltre 8.500 euro e fino a 15.000 euro |
5,3 % |
Oltre 15.000 euro e fino a 20.000 euro |
4,8 % |
Ai titolari di reddito di lavoro dipendente (esclusi quelli da pensione) con reddito complessivo superiore a 20.000 euro e NON superiore a 40.000 euro spetta un’ulteriore detrazione d’imposta di importo come di seguito indicato:
Reddito complessivo |
Importo ulteriore detrazione |
Oltre 20.000 euro e fino a 32.000 euro |
1.000 euro |
Oltre 32.000 euro e fino a 40.000 euro |
1.000 x [(40.000 – reddito complessivo) / 8.000] |
Si specifica che:
SOGLIA NON IMPONIBILITA’ FRINGE BENEFIT conferma limiti 1.000/2.000 euro
(art. 1, c. 390-391)
Per i periodi d’imposta 2025, 2026 e 2027 viene confermato l’incremento della soglia di non imponibilità dei fringe benefit a:
Oltre al valore dei beni ceduti e dei servizi prestati – ad es. auto, buoni acquisti, polizze assicurative infortuni extraprofessionali e/o vita, etc. – concorreranno al raggiungimento dei suddetti limiti anche le somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro, ai percettori di reddito da lavoro dipendente e assimilato per il pagamento:
Si ricorda che laddove tali limiti vengano superati, le già menzionate somme concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente per l’intero importo e non solo l’importo eccedente.
VEICOLI CONCESSI IN USO PROMISCUO – FRINGE BENEFIT modifica al conteggio
(art. 1, c. 48)
Per i veicoli di nuova immatricolazione concessi in uso promiscuo con contratti stipulati dal 01/01/2025 il fringe benefit è calcolato come di seguito specificato:
Si rimane in attesa della circolare dell’Agenzia Entrate che dia una definizione di “contratti stipulati” e fornisca i necessari chiarimenti operativi.
RIDUZIONE IMPOSTA SOSTITUTIVA PREMI DI PRODUTTIVITA’ conferma
(art. 1, c. 385)
Viene confermata la riduzione dal 10% al 5% dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sui premi di risultato o di partecipazione agli utili d’impresa erogati ai lavoratori dipendenti del settore privato negli anni 2025, 2026 e 2027.
Si ricorda che l’agevolazione si applica su premi di risultato ovvero su somme di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata a incrementi di produttività, redditività, qualità ed efficienza ed innovazione, nonché sulle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa, a condizione che l’erogazione del premio di risultato avvenga in esecuzione di quanto previsto dai contratti aziendali o territoriali stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o dalle loro rappresentanze sindacali aziendali o dalle RSU.
SPESE DI TRASFERTA / RAPPRESENTANZA obbligo di tracciabilità
(art. 1, c. 81-83)
A decorrere dal 01/01/2025 SOLO se effettuati con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabili (carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari):
DECONTRIBUZIONE LAVORATRICI MADRI
(art. 1, c. 219-220)
A decorrere dall’anno 2025 viene riconosciuto un parziale esonero contributivo sulla quota dei contributi previdenziali IVS a carico delle lavoratrici madri di due o più figli:
La misura e le modalità attuative saranno definite con apposito decreto del Ministero del Lavoro di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Tale esonero spetta fino al compimento del 10° anno del figlio più piccolo; a decorrere dall’anno 2027 per le madri di tre o più figli l’esonero spetta fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo.
L’esonero contributivo spetta a condizione che la retribuzione o il reddito imponibile ai fini previdenziali NON sia superiore a 40.000 euro su base annua.
CONGEDO PARENTALE fino a 3 mesi all’80%
(art. 1, c. 217-218)
Alle lavoratrici ed ai lavoratori che terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità successivamente al 31 dicembre 2023 per due delle tre mensilità di congedo parentale non trasferibili ai sensi dell’art. 34 co. 1 del DLgs. n. 151/2001 fruite, in alternativa tra i genitori, fino al sesto anno di vita del bambino la relativa indennità viene strutturalmente elevata nella misura dell’80% della retribuzione.
Alle lavoratrici ed ai lavoratori che terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità successivamente al 31 dicembre 2024 le tre mensilità di congedo parentale non trasferibili ai sensi dell’art. 34 co. 1 del DLgs. n. 151/2001 fruite, in alternativa tra i genitori, fino al sesto anno di vita del bambino la relativa indennità viene strutturalmente elevata nella misura dell’80% della retribuzione.
AGEVOLAZIONE PER ASSUNZIONE LAVORATORI A TEMPO INDETERMINATO
(art. 1, c. 399-400)
Viene prorogata, per i periodi di imposta 2025, 2026 e 2027, nei limiti ed alle condizioni previste dall’art. 4 D.LGS. n. 216/2023, la maggiorazione del costo del personale deducibile a fronte di nuove assunzioni a tempo indeterminato che determinino incrementi occupazionali al termine di ciascun periodo d’imposta rispetto al precedente.
TRATTAMENTO INTEGRATIVO SPECIALE PER I SETTORI TURISTICO, RICETTIVO E TERMALE
(art. 1. C. 213/2023)
Per i periodi di paga dall’01/01/2025 al 30/09/2025 viene riconosciuto un trattamento integrativo speciale in favore:
Tale trattamento:
Il trattamento integrativo speciale è riconosciuto dal sostituto d’imposta su richiesta del lavoratore, il quale è tenuto ad attestare per iscritto il reddito di lavoro dipendente percepito nel 2024.
Il sostituto d’imposta:
I nostri uffici sono a disposizione per dubbi e/o chiarimenti.