DURC DI CONGRUITA’
Il Decreto Ministeriale n. 143 del 25 Giugno 2021 definisce un sistema di verifica della congruità dell’incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili eseguiti, sia nell’ambito dei lavori pubblici che di quelli privati, da imprese affidatarie, in appalto o subappalto, ovvero da lavoratori autonomi coinvolti nella loro esecuzione.
AMBITO DI APPLICAZIONE
La procedura verifica l’incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili eseguiti da imprese affidatarie, in appalto o subappalto, oppure da lavoratori autonomi coinvolti nella loro esecuzione e trova applicazione, in particolare:
L’obbligo riguarda, in quanto rientranti nel settore edile, tutte le attività, comprese quelle affini, direttamente e funzionalmente connesse all’attività resa dall’impresa affidataria dei lavori, per le quali trova applicazione la contrattazione collettiva edile, nazionale e territoriale.
La verifica della congruità dell’incidenza della manodopera non si applica ai lavori affidati per la ricostruzione delle aree territoriali colpite da eventi sismici del 2016.
VERIFICA DELLA CONGRUITA’
Ai fini della verifica di congruità si tiene conto delle informazioni dichiarate dall’impresa principale alla Cassa Edile territorialmente competente con riferimento:
In caso di variazioni da parte del committente riferite ai lavori oggetto di verifica, l’impresa è tenuta a dimostrare la congruità in relazione al nuovo valore determinato dalle varianti apportate.
La verifica della congruità dell’incidenza del costo della manodopera è effettuata in relazione agli indici minimi di congruità riferiti alle singole categorie di lavori riportati nella Tabella allegata all’Accordo collettivo del 10 Settembre 2020, sottoscritto dalle organizzazioni più rappresentative per il settore edile.
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Indici di congruità definiti con l’Accordo collettivo del 10 settembre 2020 |
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Categoria |
Percentuale di incidenza minima della manodopera sul valore dell’opera |
1 |
OG1 – Nuova edilizia civile, compresi impianti e forniture |
14,28% |
2 |
OG1 – Nuova edilizia industriale, esclusi impianti |
5,36% |
3 |
Ristrutturazione di edifici civili |
22,00% |
4 |
Ristrutturazione di edifici industriali, esclusi impianti |
6,69% |
5 |
OG2 – Restauro e manutenzione di beni tutelati |
30,00% |
6 |
OG3 – Opere stradali, ponti, etc |
13,77% |
7 |
OG4 – Opere d’arte nel sottosuolo |
10,82% |
8 |
OG5 – Dighe |
16,07% |
9 |
OG6 – Acquedotti e fognature |
14,63% |
10 |
OG6 – Gasdotti |
13,66% |
11 |
OG6 – Oleodotti |
13,66% |
12 |
OG6 – Opere di irrigazione ed evacuazione |
12,48% |
13 |
OG7 – Opere marittime |
12,16% |
14 |
OG8 – Opere fluviali |
13,31% |
15 |
OG9 – Impianti per la produzione di energia elettrica |
14,23% |
16 |
OG10 – Impianti per la trasformazione e distribuzione |
5,36% |
17 |
OG12 – OG13 – Bonifica e protezione ambientale |
16,47% |
ATTESTAZIONE DELLA CONGRUITA’
La Cassa Edile territorialmente competente rilascia l’attestazione di congruità entro 10 giorni dalla richiesta, su istanza dell’impresa affidataria o dell’intermediario delegato o del committente.
Nell’ambito dei lavori:
ESITO DELLA VERIFICA DI CONGRUITA’
L’esito della verifica di congruità positivo consente di ottenere il pagamento del saldo dei lavori edili e concorre a determinare le condizioni per il rilascio del DURC.
In caso di esito negativo, in assenza di congruità, è previsto un meccanismo di regolarizzazione. La Cassa Edile evidenzia analiticamente all’impresa affidataria le difformità riscontrate e
La regolarizzazione nel termine previsto consente il rilascio del DURC di congruità.
I nostri uffici sono a disposizione per dubbi e/o chiarimenti.