NOVITA’ 2022
NUOVO REGIME DI TASSAZIONE DEL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE IN VIGORE DAL 1 GENNAIO 2022
La Legge di Bilancio 2022 introduce, a decorrere dal periodo d’imposta 2022 (quindi già a partire dal mese di Gennaio), modifiche rilevanti al regime di tassazione del reddito delle persone fisiche.
In particolare:
Si precisa che la piena attuazione della riforma richiederà un intervento da parte dell’Agenzia delle Entrate volto a fornire i necessari chiarimenti in materia.
Inoltre va evidenziato che tale riforma va necessariamente integrata con l’istituzione a partire da Marzo 2022 dell’Assegno Unico e Universale per figli a carico (del quale tratteremo in seguito).
NUOVE ALIQUOTE E SCAGLIONI DI REDDITO
Vengono fissate a decorrere dal periodo d’imposta 2022 le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:
Scaglioni di reddito |
Aliquote IRPEF |
Fino a 15.000 euro |
23% |
Oltre 15.000 e fino a 28.000 euro |
25% |
Oltre 28.000 e fino a 50.000 euro |
35% |
Oltre 50.000 euro |
43% |
Rispetto alle aliquote e agli scaglioni in vigore fino al 31/12/2021:
Scaglioni di reddito |
Aliquote IRPEF |
Fino a 15.000 euro |
23% |
Oltre 15.000 e fino a 28.000 euro |
27% |
Oltre 28.000 e fino a 55.000 euro |
38% |
Oltre 55.000 e fino a 75.000 euro |
41% |
Oltre 75.000 euro |
43% |
dal periodo d’imposta 2022, si rilevano le seguenti modifiche:
TRATTAMENTO INTEGRATIVO
La Legge di Bilancio 2022 interviene confermando, anche per il periodo d’imposta 2022, il trattamento integrativo ma limitatamente ai titolari di reddito complessivo non superiore a euro 15.000 (anziché euro 28.000 come previsto per il 2020 e 2021) e con imposta lorda, di ammontare superiore alle detrazioni da lavoro spettanti.
L’importo annuo della misura rimane fissato in euro 1.200 da rapportare alla durata del rapporto di lavoro.
La norma riconosce il trattamento integrativo anche se il reddito complessivo è compreso tra 15.000 e 28.000 euro, ma solo in presenza della seguente condizione, ovvero che la somma di
deve essere di ammontare superiore all’imposta lorda (ovvero spetta esclusivamente ai cosiddetti incapienti).
In tale ipotesi il trattamento è riconosciuto per un ammontare non superiore a euro 1.200 annui e determinato in misura pari alla differenza tra le detrazioni di cui sopra e l’imposta lorda (il trattamento è pari all’incapienza generatasi nel limite annuo di euro 1.200).
ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE
Il D.lgs n. 230 del 21 Dicembre 2021 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 30 Dicembre 2021 istituisce a decorrere dal 1° Marzo 2022 l’Assegno Unico e Universale (AUU) per i figli a carico, ovvero il beneficio economico attribuito, su base mensile, per il periodo compreso tra Marzo di ciascun anno e Febbraio dell’anno successivo, ai nuclei familiari a seconda della condizione economica del nucleo, come identificata dall’ISEE.
Gli aggettivi con i quali l’assegno viene definito ne evidenziano le caratteristiche e le peculiarità:
Soggetti beneficiari
Secondo quanto previsto, l’Assegno Unico è riconosciuto ai nuclei familiari:
Requisiti
L’Assegno Unico è riconosciuto a condizione che al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio il richiedente sia in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno:
Importi Mensili
Figlio minorenne
Secondo quanto previsto per ciascun figlio minorenne è previsto un importo pari a 175 euro mensili che spetta:
Figlio maggiorenne
Per ciascun figlio maggiorenne, fino al compimento del 21° anno di età è previsto un importo pari a 85 euro mensili che spetta:
Alcune caratteristiche del nucleo familiare comportano la maggiorazione dell’importo dell’Assegno Unico.
Figlio successivo al secondo
Per ciascun figlio successivo al secondo è prevista una maggiorazione dell’importo pari a 85 euro mensili. Tale importo:
Figlio disabile
Minorenne
Per ciascun figlio con disabilità minorenne è prevista una maggiorazione sulla base della condizione di disabilità pari a :
Maggiorenne
Fino al compimento del 21° anno di età è prevista una maggiorazione dell’importo pari a 80 euro mensili;
Con età pari o superiore a 21 anni è previsto un importo pari a 85 euro mensili che spetta:
Giovani Madri
Per le madri di età inferiore a 21 anni è prevista una maggiorazione degli importi pari a 20 euro mensili per ciascun figlio.
Entrambi i genitori titolari di reddito da lavoro
Nel caso in cui entrambi i genitori siano titolari di reddito da lavoro, è prevista una maggiorazione pari a 30 euro mensili per ciascun figlio minore, che:
Quattro o più figli
E’ riconosciuta a decorrere dall’anno 2022 una maggiorazione forfettaria per i nuclei familiari con quattro o più figli, pari a 100 euro mensili per nucleo.
ESEMPI DI IMPORTI MENSILI PER FIGLIO SPETTANTI IN BASE ALL’ISEE
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Importo assegno |
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Magg. |
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Magg. disabilità |
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ISEE |
età F<18 |
età 18<f>21 |
età d>21 |
Dal 3° figlio in poi |
Entrambi genitori lavoratori |
età m<21 |
Nucleo con 4 o più figli |
età d<18 no autosuf. |
età d<18 disabilità gravi |
età d<18 disabilità media |
età 18<d<21 |
Fino a 15.000 |
175 |
85 |
85 |
85 |
30 |
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20.000 |
150 |
73 |
73 |
71 |
24 |
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25.000 |
125 |
61 |
61 |
57 |
18 |
20 |
100 |
105 |
95 |
85 |
80 |
30.000 |
100 |
49 |
49 |
43 |
12 |
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35.000 |
75 |
37 |
37 |
29 |
6 |
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Da 40.000 |
50 |
25 |
25 |
10 |
0 |
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In mancanza di allegazione di ISEE l’importo minimo spettante per ciascun figlio è quello dell’ultima riga della tavola con dicitura “da 40.000”.
Presentazione della domanda ed erogazione del beneficio
La domanda per il riconoscimento dell’Assegno Unico può essere presentata a decorrere dal 1° Gennaio di ciascun anno ed è riferita al periodo compreso tra il mese di Marzo dell’anno di presentazione della domanda e quello di Febbraio dell’anno successivo.
La domanda è presentata dal genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale, a prescindere dalla convivenza con il figlio, una volta sola per ogni anno di gestione con l’indicazione di tutti i figli per i quali si richiede il beneficio.
E’ possibile aggiungere ulteriori figli per le nascite che dovessero verificarsi in corso d’anno e ferma restando la necessità di aggiornare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per gli eventi sopravvenuti.
La domanda telematica può essere presentata
L’Assegno è riconosciuto a decorrere dal mese successivo a quello di presentazione della domanda.
Per le domande presentate dal 1° Gennaio al 30 Giugno dell’anno di riferimento, l’Assegno è riconosciuto, con effetto retroattivo, a decorrere dal mese di Marzo del medesimo anno.
Nel caso di nuove nascite in corso di fruizione dell’Assegno, la modifica della composizione del nucleo familiare deve essere comunicata con apposita procedura all’INPS entro 120 giorni dalla nascita del nuovo figlio, con riconoscimento dell’Assegno a decorrere dal 7° mese di gravidanza.
E’ previsto che l’Assegno, a richiesta anche successiva, possa essere erogato al richiedente in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale.
In particolare, ai fini del pagamento “in misura intera” o “ripartita” il richiedente ha la possibilità di scegliere una delle tre diverse opzioni per l’imputazione del pagamento:
Secondo quanto disposto l’erogazione avviene mediante:
ABROGAZIONI E MODIFICAZIONI
Come anticipato in conseguenza dell’introduzione dell’Assegno Unico e Universale sono abrogate alcune misure di prestazioni ai nuclei familiari quali:
a partire dal 1° Gennaio 2022
a partire dal 1° Marzo 2022
Inoltre per quanto riguarda le detrazioni per figli a carico sono riconosciute “normalmente” per i mesi di Gennaio e Febbraio 2022, ma da Marzo 2022 troveranno applicazione solo esclusivamente per i figli di età pari o superiore ai 21 anni.
STABILIZZATO IL CONGEDO DI PATERNITA’ OBBLIGATORIO E FACOLTATIVO
La Legge di Bilancio 2022 ha stabilizzato e reso strutturale il congedo di paternità, stabilendo che per i figli nati, adottati o affidati dal 1° Gennaio 2022, il padre lavoratore dipendente ha diritto a :
Per i giorni di congedo obbligatorio o facoltativo del padre spetta un’indennità giornaliera a carico INPS pari al 100% della retribuzione giornaliera.
CONGEDI PARENTALI PER FIGLI AFFETTI DA SARS-COV-2, IN QUARANTENA O DAD E FIGLI CON DISABILITA’: PROROGA AL 31 MARZO 2022
A seguito della proroga dello stato di emergenza al 31 Marzo 2022 è stato fissato a tale data il termine per la fruizione del congedo parentale previsto a favore dei genitori lavoratori dipendenti (alternativamente tra loro) per figli conviventi minori di 14 anni, nonché per figli con disabilità in situazione di gravità (in tal caso senza limiti di età),per il periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata:
Per il periodo di congedo in esame, al lavoratore spetta un’indennità a carico INPS pari al 50% della retribuzione.
L’INPS precisa che ogni singola domanda andrà presentata esclusivamente per via telematica.
OBBLIGO PER I CINQUANTENNI DEL POSSESSO DELLA CERTIFICAZIONE VERDE PER ACCEDERE AI LUOGHI DI LAVORO
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 4 del 7 Gennaio 2022 è stato pubblicato il D.Lgs n. 1 recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19”, in particolare nei luoghi di lavoro e nelle scuole.
In particolare il provvedimento introduce:
La verifica del possesso delle suddette certificazioni verdi è demandata ai rispettivi datori di lavoro.
I lavoratori soggetti all’obbligo vaccinale che comunicano di non essere in possesso della certificazione verde o che risultano privi dello stesso al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati:
Per i giorni di assenza ingiustificata non è dovuta la retribuzione né altro compenso o emolumento.
Nel caso di accesso ispettivo al lavoratore che non possegga o non esibisca la certificazione verde è applicabile la sanzione amministrativa da 600 euro a 1.500 euro, mentre a carico del datore di lavoro che ometta di verificare il rispetto dell’obbligo di possesso e di esibizione è applicabile una sanzione amministrativa da 400 euro a 1.000 euro.
In caso di reiterata violazione, la sanzione amministrativa è raddoppiata.
NUOVO OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DEI LAVORATORI AUTONOMI OCCASIONALI
La Legge n. 215/2021 ha introdotto a partire dal 21 Dicembre 2021 un nuovo obbligo di comunicazione finalizzato a svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive nell’impiego di lavoratori autonomi occasionali.
Prima dell’inizio della prestazione lavorativa o di un ciclo integrato di prestazioni di durata non superiore a trenta giorni, il datore di lavoro è tenuto a comunicarne la durata alla Direzione Territoriale del Lavoro competente per territorio (ovvero in ragione del luogo ove si svolge la prestazione), mediante sms o posta elettronica (ad un indirizzo e-mail specifico messo a disposizione da ciascun Ispettorato del Lavoro).
In caso di violazione dell’obbligo di preventiva comunicazione, si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione.
La comunicazione preventiva: