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PATENTI A PUNTI: IMPORTANTI PRECISAZIONI

Gentile Cliente,

                                 facendo seguito alla nostra circolare e a pochi giorni di distanza dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del Decreto Ministeriale contenente il regolamento relativo all’individuazione delle modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha diffuso la circolare n. 4 del 23 settembre 2024 con cui ha fornito importanti precisazioni operative.

 

Benché il portale per richiedere la patente a punti sarà attivo dal prossimo 1 Ottobre, è già possibile, utilizzando il modello diffuso dall’Ispettorato (che si può scaricare dal link qui sotto) presentare una autocertificazione/dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d), e), f) art. 1 comma 1 del D.M. 18 settembre 2024, n. 132 richiesti al fine del rilascio della patente, all’indirizzo PEC seguente:

 

dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it

 

Tale possibilità termina il 31 ottobre p.v., data entro la quale l’operatore deve presentare comunque la domanda per il rilascio della patente mediante il portale dell’ispettorato, poiché dal successivo 1° novembre non sarà possibile operare in cantiere in forza della sola trasmissione dell’autocertificazione/dichiarazione sostitutiva a messo PEC.

 

Tenuto conto dell’importanza e del valore dell’autocertificazione/dichiarazione sostitutiva, siete pregati di consultarvi con i Vostri consulenti ed in particolare con chi vi segue in ambito di sicurezza e formazione, al fine di dichiarare la sussistenza e la veridicità del possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d), e), f) art. 1 comma 1 del D.M. 18 settembre 2024, n. 132 che si elencano di seguito:

 

  1. Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Agricoltura;
  2. Adempimento da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro dell’impresa degli obblighi formativi previsti dall’art. 37, particolarmente corposi e richiamati, puntualmente, nei 14 commi che lo compongono;
  3. Possesso del Documento unico di regolarità contributiva (DURC);
  4. Possesso del Documento di valutazione dei rischi (DVR);
  5. Possesso del Documento unico di regolarità fiscale (DURF), previsto dai commi 5 e 6 dell’art. 17-bis del D.L.vo n. 241/1997;
  6. Avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione nei casi previsti dalla normativa vigente.

 

I nostri uffici sono a disposizione per dubbi e/o domande.

 

Cordialità.


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Notizia di giovedì 26 settembre 2024